COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO – ( avverso squalifica calciatore Cariolo Salvatore per 3 gare – GARA CAMARO/ORLANDINO del 12.2.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 180/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO – ( avverso squalifica calciatore Cariolo Salvatore per 3 gare – GARA CAMARO/ORLANDINO del 12.2.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 180/A Letto l’appello ritualmente proposto della Società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato perché ritenuta eccessiva rispetto alla vera entità dei fatti perché il calciatore aveva subito delle scorrettezze dell’avversario e chiede la riduzione del Cariolo in quanto la reazione non è stata di pura cattiveria, non essendo lo stesso di indole aggressiva; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e l’atto di appello, osserva: Il direttore di gara ha descritto in maniera chiara ed inequivocabile il fatto sanzionato dal provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, ma tenuto conto della giovane età dell’interessato all’atto di appello questa Decidente ritiene di commisurare la sanzione come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Cariolo Salvatore per due gare senza addebito di tassa non versata.
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