COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SPADAFORESE (ME) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/SPADAFORESE dell’ 8.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 124/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. SPADAFORESE (ME) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/SPADAFORESE dell’ 8.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 124/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Torre Santo schierato dalla Società Trecastagni nella gara prima indicata, sebbene tesserato per altra Società (Giardini Naxos).
La Commissione Disciplinare: visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Torre Santo risulta regolarmente tesserato per la Società Trecastagni sin dal 17.12.2005 per cui aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi;
Pertanto, va rigettato il reclamo perchè destituito di fondamento;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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