COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL CATANIA (CT) – (avverso squalifica calciatori Zuccaro Francesco fino al 30.11.2010, Zaia Giuseppe fino al 31.12.2010, Coniglione Agatino fino al 30.11.2010, Maugeri Sergio fino al 30.11.2009, inibizione al Sig. Bosco Mario fino al 30.09.2006 – GARA NUOVA SANTANTONESE/REAL CATANIA del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) –Proc. n. 32/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. REAL CATANIA (CT) – (avverso squalifica calciatori Zuccaro Francesco fino al 30.11.2010, Zaia Giuseppe fino al 31.12.2010, Coniglione Agatino fino al 30.11.2010, Maugeri Sergio fino al 30.11.2009, inibizione al Sig. Bosco Mario fino al 30.09.2006 – GARA NUOVA SANTANTONESE/REAL CATANIA del 15.01.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) –Proc. n. 32/B L’appellante chiede riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Zaia, Zuccaro e Coniglione e dell’inibizione a carico del Sig. Bosco ed ancora chiede l’annullamento della squalifica a carico del calciatore Maugeri. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: in ordine alla posizione del calciatore Maugeri Sergio vedasi Proc. n. 30/B, su questo C.U.; Nessuna incongruenza è ravvisabile in referto, tenuto conto che il direttore di gara ha provveduto a precisa identificazione dei responsabili dell’aggressione subita, già prima di doversi ripiegare su se stesso al fine di ripararsi; Le sanzioni appaiono rivedibili come in dispositivo, dando rilievo alla contestualità dei fatti accaduti in ordine ai quali le responsabilità restano graduate come stabilito in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di determinare a tutto il 31.12.2009 la sanzione dell’inibizione a carico di Zaia Giuseppe, a tutto il 30.11.2009 la sanzione a carico di Coniglione Agatino; a tutto il 31.10.2009 la sanzione a carico di Zuccaro Francesco; senza addebito di tassa reclamo non versata.
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