COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATHENA CALCIO A CINQUE MONREALE (PA) – (penalizzazione di tre punti in classifica, ammenda di € 250,00, squalifica al campo di giuoco per tre gare inibizione Sig. Floridia Andriolo Lorenzo fino al 30.06.2006, squalifica Giannolo Vittorio fino al 31.05.2006 – GARA ATHENA/PROGRESSO 2002 dell’1.02.2006 – CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 41/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ATHENA CALCIO A CINQUE MONREALE (PA) – (penalizzazione di tre punti in classifica, ammenda di € 250,00, squalifica al campo di giuoco per tre gare inibizione Sig. Floridia Andriolo Lorenzo fino al 30.06.2006, squalifica Giannolo Vittorio fino al 31.05.2006 – GARA ATHENA/PROGRESSO 2002 dell’1.02.2006 – CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A CINQUE) – Proc. n. 41/B
Avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo propone appello la Società Athena, riferendo elementi divergenti rispetto alle risultanze arbitrali, riconducendo ad un isolato gesto di un facinoroso l’aggressione subita dal Direttore di gara.
L’appellante chiede quindi l’annullamento delle sanzioni tutte o, in subordine, la loro riduzione al minimo.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva:
il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta delle risultanze ufficiali, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. Non possono essere ammesse le chieste audizioni, perchè non consentite dal regolamento;
Le circostanze descritte in referto, che la Società contesta offrendone una versione riduttiva, legittima l’adozione dei provvedimenti assunti a carico dell’appellante, responsabile per il fatto del dirigente e dei propri tifosi;
In ordine al fatto del Sig. Floridia Andriolo Lorenzo e del calciatore Giannolo Vittorio, così come descritto dal direttore di gara va osservato che non sono ravvisabili elementi a discolpa come rappresentati dall’appellante, le sanzioni appaiono adeguate a quanto ascritto agli interessati;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata
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