COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TAORMINA (ME) – per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/TAORMINA del 18.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 143/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. TAORMINA (ME) – per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/TAORMINA del 18.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 143/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Torre Santo schierato dalla Società Trecastagni nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare: rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto in data 20.01.2006, ben oltre il termine di rito (sette giorni dalla gara reclamata).
Da tale inosservanza discende l’inammissibilità del reclamo stesso;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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