COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TAORMINA (ME) – per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/TAORMINA del 18.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 143/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TAORMINA (ME) – per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/TAORMINA del 18.12.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 143/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Torre Santo schierato dalla Società Trecastagni nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto in data 20.01.2006, ben oltre il termine di rito (sette giorni dalla gara reclamata). Da tale inosservanza discende l’inammissibilità del reclamo stesso; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it