COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PRO CASTELDACCIA (PA) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/PRO CASTELDACCIA del 22.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 150/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. PRO CASTELDACCIA (PA) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/PRO CASTELDACCIA del 22.01.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 150/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Torre Santo schierato dalla Società Trecastagni nella gara prima indicata, in posizione irregolare perchè tesserato per la Società Giardini Naxos. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva che il calciatore Torre santo risulta regolarmente tesserato per la Società Trecastagni sin dal 17.12.2005 e pertanto poteva prendere parte alla gara oggi reclamata; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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