COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO TREMESTIERI (CT) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/ATLETICO TREMESTIERI del 5.02.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 173/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 22/02/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO TREMESTIERI (CT) – (per posizione irregolare calciatore Torre Santo – GARA TRECASTAGNI/ATLETICO TREMESTIERI del 5.02.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”A”) – Proc. n. 173/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Torre Santo schierato dalla Società Trecastagni nella gara prima indicata, malgrado tesserato per altra Società (Giardini Naxos). La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva che: il calciatore Torre Santo risulta regolarmente tesserato per la Società Trecastagni sin dal 17.12.2005, per cui aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, il reclamo quindi va disatteso; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto, con addebito di tassa pari ad € 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it