COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. DELFINI VERGINE MARIA (PA) – (avverso squalifica Arcoleo Antonino fino al 5.4.2006, Filippone Salvatore per 5 gare, Savoca Massimiliano e La Mattina Gabriele 3 gare, Arcoleo Salvatore, Fiorello Alessandro, Lo Cicero Salvatore, Patti Dario 2 gare; avverso ammenda di Euro 200,00 – GARA VAL DI MAZARA/DELFINO V.M. del 18.2.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 38 del 22.2.2006) – Proc. n° 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. DELFINI VERGINE MARIA (PA) – (avverso squalifica Arcoleo Antonino fino al 5.4.2006, Filippone Salvatore per 5 gare, Savoca Massimiliano e La Mattina Gabriele 3 gare, Arcoleo Salvatore, Fiorello Alessandro, Lo Cicero Salvatore, Patti Dario 2 gare; avverso ammenda di Euro 200,00 – GARA VAL DI MAZARA/DELFINO V.M. del 18.2.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 38 del 22.2.2006) – Proc. n° 187/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la revisione dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei propri tesserati, ritenendoli eccessivamente lesivi rispetto ai fatti accaduti in campo; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Nessun elemento di dubbiosità presentano gli atti ufficiali di gara che appaiono univoci e non si prestano ad alcuna diversa interpretazione. La condotta posta in essere dal tesserato è senz’altro deprecabile e censurabile e pertanto questa Decidente ne condivide sia la sua rubiricazione che la sanzione inflitta in primo grado; Ai sensi dell’art. 41 p. 3 del C.G.S. questa Decidente non può esaminare la posizioni dei calciatori Arcoleo Salvatore, Fiorello Alessandro e Lo Cicero Salvatore, in quanto squalificati per due gare e pertanto non appellabili dinanzi questa Decidente; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello perché infondato in fatto ed in diritto; di dichiarare improcedibile l’appello proposto nei confronti dei tesserati squalificati per due gare ai sensi dell’art. 41 p.3 C.G.S. di addebitare la tassa di Euro 130,00, non versata.
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