COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. REAL GAZEBO (CT) – avverso squalifica calciatore Santagati Natale per 5 gare – GARA DACCA 2000/REAL GAZEBO del 4.2.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 42/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 01/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. REAL GAZEBO (CT) – avverso squalifica calciatore Santagati Natale per 5 gare – GARA DACCA 2000/REAL GAZEBO del 4.2.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 42/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al calciatore ritenendo la stessa eccessiva e sproporzionata ai fatti accaduti nel terreno di giuoco, Ne chiede, quindi, il riesame. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto arbitrale nel quale viene descritto quanto fatto dal calciatore indicato in epigrafe e ritenuto che non vi sono stati particolari conseguenze nei confronti del direttore di gara, ritiene di commisurare la sanzione come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Santagati Natale per quattro gare senza addebito di tassa non versata
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