COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. RAMACCA (CT) – (avverso squalifica calciatore Sottile Rosario per 8 gare – GARA RAMACCA/GATTOPARDO del 19.02.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. N. 38 DEL 22.02.2006) – Proc. n. 200/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. RAMACCA (CT) – (avverso squalifica calciatore Sottile Rosario per 8 gare – GARA RAMACCA/GATTOPARDO del 19.02.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. N. 38 DEL 22.02.2006) – Proc. n. 200/A
Con appello ritualmente proposto, l’U.S. Ramacca si duole della eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, limitandosi a chiedere “clemenza”, ed una riduzione della stessa.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara dai quali si evincono le condotte reiteratamente aggressive e minacciose poste in essere dal calciatore Sottile Rosario nei confronti del Direttore di gara; rileva altresì le espressioni scurrili e oltraggiose indirizzate dal predetto calciatore verso l’arbitro;
attesa la congruità della sanzione appellata rispetto ai fatti censurabili;
P.T.M.
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto e di confermare per l’effetto la impugnata decisione;
con addebito della tassa pari ad € 130,00 non versata.
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