COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TRAPPITELLO (ME) – (avverso squalifiche calciatori Barca Alessandro fino al 30.04.2006, Russo Giuseppe fino al 20.04.2006 e Scalora Giuseppe fino al 31.05.2006 – GARA REAL CATANIA/TRAPPITELLO del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 43/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TRAPPITELLO (ME) – (avverso squalifiche calciatori Barca Alessandro fino al 30.04.2006, Russo Giuseppe fino al 20.04.2006 e Scalora Giuseppe fino al 31.05.2006 – GARA REAL CATANIA/TRAPPITELLO del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – Proc. n. 43/B L’appellante fornisce una versione riduttiva delle responsabiltà attribuite ai calciatori ed al guardalinee, chiedendo pertanto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni irrogate dal primo giudice; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva: 1) E’ noto che il procedimento disciplinare si svolge sulla base delle risultanze ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; 2) Quanto riferito dal direttore di gara non appare per nulla condizionato dalle riferite condizioni ambientali, come pretenderebbe l’appellante ed appare immune da vizi logici che possono far ritenere apprezzabile le considerazioni a difesa, ai fini del giudizio. 3) Le sanzioni appaiono adeguate nella loro rubricazione, ravvisandosi però le necessità di una stessa motivazione sanzionatoria come “condotta scorretta e minacciosa in danno dell’arbitro”; Ciò posto DELIBERA: di determinare al 15.04.2006 la squalifica a tutti gli effetti a carico dei calciatori Scalora Giuseppe, Barca Alessandro e Russo Giuseppe tutti tesserati per l’A.S. Trappitello; senza addebito di tassa.
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