COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società: A.S.D. Taormina e calciatore Rizza Salvatore già tesserato Sangimignano Sport S.C.Arl (SI) – per violazione dell’art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 192/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società: A.S.D. Taormina e calciatore Rizza Salvatore già tesserato Sangimignano Sport S.C.Arl (SI) – per violazione dell’art. 40, p. 4 N.O.I.F. – Proc. n° 192/A
Con nota del 20.2.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Rizza Salvatore e questi per avere sottoscritto il tesseramento malgrado già tesserato per altra Società, la Sangimignano Sport di Siena,
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 7.3.2006, in assenza di nota difensiva e nella contumacia dei deferiti, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale;
Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare le sanzioni in dispositivo meglio indicate;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.S.D. Taormina l’ammenda di Euro 1.000,00;
di squalificare il calciatore Rizza Salvatore (tesserato per la Sangimignano Sport S.C. Arl) a tutto il 30.5.2006;
Si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato, nonché al Comitato Regionale Toscano.
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