COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.P. Nuccio e calciatore Macaluso Calogero già tesserato Biancorossi Gimigliano – per violazione art. 40, p. 4, N.O.I.F. – Proc. 48/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società A.P. Nuccio e calciatore Macaluso Calogero già tesserato Biancorossi Gimigliano – per violazione art. 40, p. 4, N.O.I.F. – Proc. 48/B
Con nota del 20.2.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Macaluso Calogero e questi per avere sottoscritto il tesseramento malgrado già tesserato per altra Società, la A.S.D. Biancorossi Gimigliano;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisone per il giorno 7.3.2006, in assenza di nota difensiva e nella contumacia dei deferiti, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento federale;
Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione come in dispositivo meglio indicata;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere alle Società A.P. Nuccio l’ammenda di Euro 500,00;
di squalificare il calciatore Macaluso Calogero (tesserato per l’A.S.D. Biancorossi Gimigliano) a tutto il 30.5.2006;
Si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato.
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