COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. ENZO GRASSO (SR) – (avverso esito gara – squalifiche fino al 31.12.2007 calciatore Planeta Renato fino al 30.06.2007, calciatore Sardelli Mauro inibizione fino al 20.02.2006 medico sociale Liuzzo Antonello – GARA ATLETICO RAGUSA/C.S. ENZO GRASSO del 28.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F”) –Proc. n. 161/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI C.S. ENZO GRASSO (SR) – (avverso esito gara – squalifiche fino al 31.12.2007 calciatore Planeta Renato fino al 30.06.2007, calciatore Sardelli Mauro inibizione fino al 20.02.2006 medico sociale Liuzzo Antonello – GARA ATLETICO RAGUSA/C.S. ENZO GRASSO del 28.01.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”F”) –Proc. n. 161/A L’appellante evidenzia talune incongruenze nella redazione della distinta di gara da parte della Società Atletico Ragusa, che a suo dire tradirebbero implicito consenso da parte del direttore di gara al permanere sul terreno di giuoco di un soggetto estraneo; denuncia la mancata annotazione in referto dell’invasione di campo da parte di due sostenitori dell’Atletico Ragusa “bloccati dai giocatori dell’Atletico Ragusa e dell’Enzo Grasso”; sostiene che tali fatti, unitamente ad altre decisioni tecniche giustificherebbero l’invocato annullamento della decisione del Giudice Sportivo e, in subordine l’assegnazione di gara vinta per 0 – 3 o la sua ripetizione; Sostiene poi che il calciatore Planeta ha solo colpito di striscio il direttore di gara, perchè sospinto dai compagni con lui intenti a protestare per una decisione ritenuta errata, chiedendo benevolenza; Insiste infine per l’annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Sardelli Mauro e del medico sociale Liuzzo Antonello estranei ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva quanto segue: 1) Le considerazioni espresse dall’appellante in ordine alla distinta di gara e le altre contestazioni in ordine all’invasione di campo, peraltro a dire della stessa appellante subito bloccata dai calciatori di entrambe le squadre, sono ininfluenti e non conducono a ritenere irregolare lo svolgimento e conclusione della gara. Allo stesso modo non lo potrebbero i pretesi rigori inesistenti, le segnature con la mano e le contestate espulsioni ed ammonizioni, trattandosi di decisioni di stretta competenza del direttore di gara, in ordine alle quali non è ammesso alcun sindacato esterno. 2) La sanzione a carico del medico sociale non risulta impugnabile, a norma dell’art. 41 n. 3 C.G.S.; 3) Quanto al calciatore Planeta, devesi rilevare che dagli atti di gara si rileva solo in parte quanto riferito dall’appellante, risultando in effetti ben preciso il descritto contesto nel quale si è manifestato il fatto addebitato. La sanzione, tenuto conto delle considerazioni espresse dall’appellante e dal calciatore circa la concitazione del momento e della sua valenza oggettiva, può essere rideterminata nella misura in cui al dispositivo; 4) Diversamente, appare pienamente accoglibile il rilievo formulato dall’appellante circa l’estraneità del calciatore Sardelli al più grave fatto addebitatogli (calcio all’arbitro). Lo stesso risponde pertanto soltanto del rubricato contegno offensivo, con le conseguenze in ordine alla sanzione come indicata in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di confermare le statuizioni del Giudice Sportivo in relazione all’esito della gara in epigrafe ed alla sanzione a carico del medico sociale Liuzzo Antonello; di determinare a tutto il 30.06.2007 la squalifica a carico del calciatore Planeta Renato; di determinare a tutto il 16.04.2006 la sanzione a carico del calciatore Sardelli Mauro; senza addebito di tassa reclamo.
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