COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. RODI’ MILICI (ME) – (avverso squalifica calciatore Papale Giuseppe per otto gare – GARA RODI’ MILICI/STELLA D’ORIENTE del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 179/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. RODI’ MILICI (ME) – (avverso squalifica calciatore Papale Giuseppe per otto gare – GARA RODI’ MILICI/STELLA D’ORIENTE del 12.02.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 179/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al Giudice Sportivo perchè il tesserato della reclamante non avrebbe compiuto quanto descritto nella motivazione, perchè lo stesso intendeva proteggere l’arbitro dal gruppo di giocatori che avevano spintonato il direttore di gara, stante la confusione, si ritiene che è stato individuato il giocatore Papale. Chiede l’audizione dello stesso giocatore e del Presidente della medesima Società; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto arbitrale osserva: preliminarmente fa presente che non è ammissibile la richiesta istruttoria formulata circa l’audizione del calciatore; convoca la Società per l’udienza dibattimentale fissata il giorno 7.03.2006; rilevato che all’udienza dibattimentale non è presente alcun rappresentante della Società reclamante e che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivocabile quanto è successo nel terreno di giuoco e che si evidenzia che la qualifica rivestita dal giocatore Papale è quella di capitano della squadra e tale elemento va valutato nell’esame dell’appello; rilevato che, comunque, non si evince che tale comportamento abbia provocato ulteriori conseguenze questa Decidente determina le squalifiche come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica al calciatore Papale Giuseppe (Rodi Milici) per sei gare senza addebito di tassa non versata.
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