COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE SIG. ANTONA LUCIO Presidente Società Trinacria Gela – (avverso inibizione fino al 15.04.2006 – GARA ROSOLINI/TRINACRIA GELA del 19.02.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 190/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 08/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
PERSONALE SIG. ANTONA LUCIO Presidente Società Trinacria Gela – (avverso inibizione fino al 15.04.2006 – GARA ROSOLINI/TRINACRIA GELA del 19.02.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B”) – Proc. n. 190/A
L’appellante sostiene, qui molto in sintesi, che l’arbitro ha aggravato la sua posizione ai fini disciplinari, riferendo contegno non solo offensivo ma anche minaccioso nei confronti della terna arbitrale;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
2) I fatti attribuiti all’appellante scaturiscono evidenti dalla lettura degli atti ufficiali, senza che possa rilevarsi alcun dubbio circa l’entità degli stessi;
3) La sanzione, pur tenuto conto dei rilievi difensivi formulati in atto di appello appare adeguata e va confermata;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto dal Sig. Antona Lucio;
di incamerare la tassa versata € 65,00.
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