COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Agrigento – GARA TERRE SICANE/RIBERA 1954 del 7.2.2006 – CAMPIONATO JUNIORES) – Proc. n° 47/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.P. RIBERA 1954 (AG) – (avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Agrigento – GARA TERRE SICANE/RIBERA 1954 del 7.2.2006 – CAMPIONATO JUNIORES) – Proc. n° 47/B Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti del Giudice Sportivo e con il quale si chiede l’annullamento della decisione e conseguentemente la ripetizione della gara; La Società reclamante invoca la causa di forza maggiore per il guasto meccanico occorso al pullman giustificando altresì il ritardo per l’approntamento della trasferta poiché i calciatori che partecipano alla gara non possono perdere settimanalmente un’ora di lezione mettendo a rischio la perdita dell’anno scolastico; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le argomentazioni prospettate dalla Società appellante, sia in primo grado, che nei motivi di appello, non appaiono condivisibili e rilevanti ai fini dell’invocata causa di giustificazione della causa di forza maggiore; Ed infatti, il rilevo evidenziato dal Giudice Sportivo nel provvedimento che oggi viene impugnato della mancata previsione di un congruo anticipo nell’organizzazione della trasferta, appare insuperabile e non può essere oggi superata dalla circostanza evidenziata nell’atto di appello; Ed invero l’orario di partenza della Società che appella risulta senz’altro non congruo e non può trarre giustificazione dalla circostanza assolutamente inconducente e contingente, che nel caso in specie si è dovuto attendere la fine delle lezioni scolastiche frequentate da alcuni giocatori juniores; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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