COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (per posizione irregolare calciatore Matita Giorgio ed assistente arbitro di parte guardalinee Roma Salvatore – GARA CIMINNA/RANGERS del 29.01.2006 –CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 157/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. CALCIO RANGERS di Palermo – (per posizione irregolare calciatore Matita Giorgio ed assistente arbitro di parte guardalinee Roma Salvatore – GARA CIMINNA/RANGERS del 29.01.2006 –CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”B”) – Proc. n. 157/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Matita Giorgio (26.05.1978) ed assistente di linea Roma Salvatore schierati dalla Società A.C. Ciminna nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: il calciatore Matita Giorgio risulta regolarmente tesserato per la Società A.C. Ciminna mentre il collaboratore di parte Roma Salvatore non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, come collaboratore di parte non risultando tesserato per la Società A.C. Ciminna; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Ciminna la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Latino Domenico la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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