COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. APPELLI A.S.D. FICARRA (ME) – (avverso delibera G.S. – C.U. n. 38 del 22.02.2006 – GARA TIGER/FICARRA dell’11.02.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 191/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. APPELLI
A.S.D. FICARRA (ME) – (avverso delibera G.S. – C.U. n. 38 del 22.02.2006 – GARA TIGER/FICARRA dell’11.02.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”C”) – Proc. n. 191/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società appellante in ordine ai provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo e con il quale viene chiesto in riforma all’impugnata decisione, la perdita della gara a favore dell’appellante e chiede altresì l’audizione.
Nelle difese articolate la Società pone in evidenza che la Società Ficarra avrebbe giocato gli ultimi quindici minuti in preda alla paura per tutto quello era accaduto e che aveva determinato la sospensione della partita, altresì pone l’attenzione che dopo quanto accaduto l’arbitro, alla ripresa del giuoco non riesca più ad esprimersi al top, sotto il profilo fisico-mentale, appunto perchè intimidito dall’ambiente ostile;
La Commissione Disciplinare, letto l’atto di appello ed esaminati gli atti di gara, convocata la Società appellante all’udienza dibattimentale del 14.03.2006, osserva:
la Società appellante, rappresentata dal legale rappresentante della Società, all’udienza dibattimentale del 14.03.2006, ha ribadito quanto già rassegnato nelle proprie difese;
Rilevato, che nel referto dell’arbitro che, si ricorda, gode di fede privilegiata, non si evince alcuna riserva circa la sospensione della gara e la sua successiva prosecuzione ed infine la sua regolare definizione, non possono essere accolte le difese articolate dalla Società appellante condividendo in pieno le decisioni di primo grado;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto con addebito di tassa pari ad € 130,00 non versata.
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