COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORLEONE (PA) – (avverso delibera del Giudice Sportivo di reiezione reclamo avverso il risultato della GARA RIBERA 1954/CORLEONE del 19.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 199/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. CORLEONE (PA) – (avverso delibera del Giudice Sportivo di reiezione reclamo avverso il risultato della GARA RIBERA 1954/CORLEONE del 19.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D”) – Proc. n. 199/A La Pol. Corleone chiede assegnazione di gara vinta od in subordine la ripetizione della gara stessa, sostenendo, qui in sintesi che la presenza di numerosi sostenitori della squadra di casa, in incontro “a porte chiuse” abbia interferito sulla regolarità della stessa, a norma della regola 5 del giuoco. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: dall’esame degli atti ufficiali di gara non si evince che la gara in questione abbia avuto svolgimento irregolare, tutt’altro. Correttamente il Giudice Sportivo evidenzia la presenza indebita di sostenitori, che peraltro non hanno dato luogo ad alcuna manifestazione di intemperanza, ma tale presenza non giunge ad inficiare il risultato della gara, pur avendo rilevanza ai fini sanzionatori. P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Corleone; con addebito di tassa reclamo non versata € 130,00.
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