COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Loria Marco – GARA VILLAFRANCA/CARINI del 4.3.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 40 dell’8.3.2006) – Proc. n° 201/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Loria Marco – GARA VILLAFRANCA/CARINI del 4.3.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A” – C.U. n° 40 dell’8.3.2006) – Proc. n° 201/A – La Società ricorrente, ritenendo che il gesto posto in essere dal suo tesserato, di cui in epigrafe, non può essere classificato come violento e premeditato, ma solo istintivo e privo di qualsiasi contenuto di procurare male, chiede la riforma del relativo provvedimento disciplinare statuito in primo grado; La Commissione Disciplinare, avuto riguardo delle risultanze del rapporto di gara, osserva: Certamente la condotta addebitata al calciatore interessato merita censura anche se nella sua giusta rubricazione, tenuto conto che si è trattato del fatto isolato senza conseguenze dannose per l’avversario, soccombente al fatto stesso, nulla rilevandosi in proposito nel rapporto stesso di gara; Ciò posto DELIBERA: di determinare in 2 (due) gare la squalifica a carico del calciatore Loria Marco (Pol. Villafranca Tirrena) per l’effetto non si addebita tassa.
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