COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO (avverso squalifica tre gare calciatore Spinella Massimiliano – GARA S.AGATA/PATERNO’ del 23.2.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”- C.U. n° 39 dell’1.3.2006) – Proc. n° 202/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO (avverso squalifica tre gare calciatore Spinella Massimiliano – GARA S.AGATA/PATERNO’ del 23.2.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”- C.U. n° 39 dell’1.3.2006) – Proc. n° 202/A – La Società ricorrente ritiene oltremodo penalizzante la sanzione impugnata tenuto conto che il calciatore interessato si è limitato a chiedere spiegazioni, forse in maniera concitata, ad un assistente ufficiale dell’arbitro circa alcune decisioni adottate durante l’incontro. Chiede, pertanto, quanto meno una riduzione della squalifica inflitta; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, preso atto delle risultanze degli atti di gara, osserva: Risulta inequivocabilmente, che il calciatore Spinella Massimiliano si è reso responsabile di giudizi e frasi oltraggiose nei confronti di un assistente ufficiale dell’arbitro. Va annotato, però, che l’addebito va circoscritto nei termini di pure espressioni labiali senza alcuni effetto di eventuali maggiori conseguenze; Pertanto; DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Spinella Massimiliano (S.Agata Calcio); per l’effetto, non va addebitata tassa.
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