COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Presidente Comitato Regionale Sicilia avverso giudicato di primo grado in ordine alla gara Giarratanese/Fincap Group Modica del 26.12.2005 – Campionato di Terza Categoria – C.U. n° 31 del 22.2.2006 – Proc. n° 44/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Presidente Comitato Regionale Sicilia avverso giudicato di primo grado in ordine alla gara Giarratanese/Fincap Group Modica del 26.12.2005 – Campionato di Terza Categoria – C.U. n° 31 del 22.2.2006 – Proc. n° 44/B Il Presidente Regionale avvalendosi dei poteri di cui all’art. 40 punto 9) C.G.S., ha impugnato quanto deliberato dal Giudice Provinciale di primo esame, ritenendo i provvedimenti in quella sede adottati incongrui, illegittimi e comunque irregolari; Conseguentemente accertata la nullità del procedimento di primo grado ha richiamato i relativi atti procedurali, investendo questa Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio di primo grado; La Commissione Disciplinare, preso atto dei motivi di impugnativa, esaminati gli atti di gara, comunicato debitamente alla parte interessata la data d’udienza di trattazione e decisionale del caso in esame, dato atto che la Società A.S.D. Fincap Group Modica ha documentalmente rinunciato alla sua presenza in udienza, come, invece, prima richiesto, osserva: Il rapporto di gara evidenzia e riferisce in maniera in equivoca e particolareggiata, senza possibilità di ipotesi di dubbio alcuno, quanto si è verificato al 47° del 2ndo tempo di gara; l’arbitro è stato fatto segno di insulti e offese da parte del calciatore-capitano Di Giacomo Salvatore della Società Fincap Group Modica e successivamente dal calciatore Di Mauro Tiziano, della stessa Società, che bloccava le mani dell’arbitro stringendole fortemente onde impedirgli di estrarre il cartellino rosso; L’arbitro, poi, veniva circondato dagli stessi calciatori della predetta Società, spingendolo energicamente, nel frangente veniva colpito con due calci alle gambe procurandogli forte dolore; rientrava nel proprio spogliatoio aiutato da un rappresentante delle forze dell’ordine; La più che censurabile condotta veniva reiterata prima dentro lo spogliatoio dell’arbitro e successivamente fuori dal campo accompagnato da minacce da parte di tesserati e Dirigenti, sempre della Società Fincap Group Modica. Alla luce di quanto rilevato certamente l’arbitro non si trovava più nelle condizioni di portare a termine la gara o di adottare idonei adempimenti necessari per la ripresa della gara stante le circostanze del caso poste in essere dai responsabili, compendiata da una aggressione fisica sempre in danno del direttore di gara; Condivisa, pertanto, la decisione adottata dall’arbitro di ritenere sospesa la gara al 47 del 2ndo tempo; Preso atto di quanto in proposito pubblicato nei CC.UU. n° 20 del 4.1.2006 e n° 31 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Ragusa; Sancita la responsabilità in merito a carico della Società Fincap Group Modica e di tesserati della stessa per quanto posto in essere contrariamente ai diritti e doveri sanciti dalle Carte Federali e specificatamente dal Codice di Giustizia Sportiva; Visti gli artt. 9, 12 punto 4 sub b); 14; 40 punto 9, C.G.S.; DELIBERA: di infliggere a carico della Società A.S.D. Fincap Group Modica la punizione sportiva della perdita della gara Giarratanese/Fincap Group Modica del 26.12.2005, campionato di terza categoria, con il punteggio di 3-0; di squalificare a tutti gli effetti sino al 16.4 2006 i calciatori Di Giacomo Salvatore, Scolla Marco, Di Mauro Tiziano tutti della Fincap Group Modica
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