COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatori Amata Salvatore per n. 5 gare, Amato Stefano per n. 3 gare e Cantagallo Sandro per n. 3 gare – GARA AGIRA/TROINA del 5.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 40 dell’8.03.2006) – Proc. n. 210/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TROINA (EN) – (avverso squalifica calciatori Amata Salvatore per n. 5 gare, Amato Stefano per n. 3 gare e Cantagallo Sandro per n. 3 gare – GARA AGIRA/TROINA del 5.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 40 dell’8.03.2006) – Proc. n. 210/A Con appello ritualmente proposto l’odierna appellante chiede la riforma del provvedimento sanzionatorio inflitto ai propri tesserati ritenendolo eccessivo nella sua durata. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Nessun elemento di contrasto scaturisce dal referto di gara che appare univoco e non si presta ad alcuna diversa interpretazione. La condotta posta in essere dai tesserati in epigrafe indicati è senz’altro censurabile e deprecabile pertanto questa Decidente ne condivide sia la rubricazione che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Giudice di primo esame; In ordine ai punti sollevati dall’odierna appellante non appare a questa Decidente che nel referto di gara venga evidenziato la circostanza della provocazione; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto; di addebitare alla Società interessata la tassa di € 130,00 non versata.
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