COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BARRESE (EN) – (avverso ammenda di € 250,00 inibizione Sig. Gurreri Felice e Milazzo Carmelo fino al 30.06.2006 e squalifica calciatore Mancuso Liborio per 5 gare – GARA BARRESE/CALCIO CANICATTI del 5.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 213/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BARRESE (EN) – (avverso ammenda di € 250,00 inibizione Sig. Gurreri Felice e Milazzo Carmelo fino al 30.06.2006 e squalifica calciatore Mancuso Liborio per 5 gare – GARA BARRESE/CALCIO CANICATTI del 5.03.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 213/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine ai provvedimenti assunti dal Giudice di primo esame chiedendo l’annullamento della squalifica e delle inibizioni, nonchè la revoca dell’ammenda poichè tali provvedimenti sono ritenuti eccessivi, anche se parzialmente ammessi e ritenuti esagerati, in relazione al comportamento tenuto dall’A.A. in occasione del momento che lo stesso si accasciava a terra. Lo stesso prontamente soccorso dal medico della Società appellante ha continuato senza alcun problema la gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le difese articolate dalla Società appellante, osserva: in relazione alle risultanze arbitrali e del C.C. non si può rilevare come possa attribuirsi il gesto (lancio di una pietra) ad un sostenitore locale al momento che la squadra ospitante vinceva, e che il collaboratore ufficiale svolgeva la funzione a ridosso di un muro alto 6 metri circa e che non vi si trovava alcuna persona. Di contro, anche la Società appellante, nelle proprie difese ritiene che i comportamenti tenuti dai propri tesserati siano stati esagerati, ma tali sanzioni possono essere determinate come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di annullare l’ammenda di € 250,00; determinare l’inibizione ai Sigg.ri Gurrieri Felice e Milazzo Carmelo fino al 30.04.2006 e la squalifica al calciatore Mancuso Liborio per tre gare; senza addebito di tassa non versata.
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