COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società U.S.D. Roccese per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 175/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società U.S.D. Roccese per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art. 38 N.O.I.F. – Proc. n. 175/A Con nota del 10.02.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto per avere utilizzato il tecnico Sig. Cannao Antonino per la conduzione della prima squadra, senza averlo preventivamente tesserato. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 21.02.2006, celebratasi nella contumacia della deferita; considerato che non è pervenuta memoria difensiva di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto, che risulta provato alla luce delle risultanze agli atti del Comitato, integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 38 delle N.O.I.F.; P.T.M. La Commissione Disciplinare, DELIBERA: in accoglimento del deferimento così come previsto di infliggere alla Società U.S.D. Roccese l’ammenda di € 1.000,00 con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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