COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FICARRA (ME) – (per partecipazione irregolare calciatori Curto Daniele e D’Ignoti Alessandro – GARA FOLGORE 19.83/FICARRA del 29.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 224/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FICARRA (ME) – (per partecipazione irregolare calciatori Curto Daniele e D’Ignoti Alessandro – GARA FOLGORE 19.83/FICARRA del 29.10.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 224/A – Con reclamo proposto in data 22.3.2006 l’A.S.D. Ficarra lamenta che nella gara disputata in data 29.10.2005 la Società Folgore 19.83 avrebbe utilizzato i calciatori Curto Daniele e D’Ignoti Alessandro in posizione irregolare perché non tesserati preventivamente. Tale convincimento deriverebbe nella reclamante dal provvedimento di questa Commissione, resa il 14.3.2006, che, nell’esame della gara Duilia 81/Folgore 19.83, ha dichiarato la posizione irregolare dei predetti calciatori, perché tesserati per altra Società. La Commissione Disciplinare, letti gli atti rileva preliminarmente che il reclamo introduttivo del presente giudizio è stato proposto ben oltre il termine di giorni sette previsto perentoriamente dalle vigenti Carte Federali, la cui letteralità non ammette eccezioni di sorta; Ritenuta infondate le motivazione addotte dalla reclamante a sostegno del ritardo nella proposizione della lamentela, e considerato che la declaratoria di inammissibilità preclude ogni esame di merito: P.T.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto per intempestività; di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00, non versata.
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