COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S. Pisano per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento del tecnico – Proc. n. 211/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S. Pisano per violazione dell’art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento del tecnico – Proc. n. 211/A Con nota del 13 Marzo 2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto indicata, per avere utilizzato quale allenatore della propria prima squadra, il Sig. Caniglia Antonino che non era in possesso della qualifica, contravvenendo all’art. 66 N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 28.03.2006, celebratasi nella contumacia della deferita, letta la nota difensiva pervenuta nella quale si sostiene la buona fede, consistita nell’avere erroneamente indicato il nome di un “collaboratore” senza avere depennato la voce “allenatore”; ritenuto che la Società ha altresì dichiarato che il proprio tecnico è il Sig. Pennisi Lorenzo, regolarmente tesserato presso il competente Settore Tecnico; osserva la decidente che, alla luce di quanto sopra esposto, e curati gli accertamenti di rito che hanno confermato il tesseramento del tecnico indicato negli scritti difensivi, la società debba rispondere della meno grave violazione di “errata indicazione in distinta” di un nominativo, sanzionabile in più ridotta misura; P.T.M. DELIBERA: di ritenere la Società Pisano responsabile della violazione dell’art. 1 C.G.S., per errata indicazione in distinta del nominativo di un collaboratore; di infliggere, per l’effetto, alla Società deferita l’ammenda di € 200,00 (duecento); si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate ed al Settore Tecnico della F.I.G.C..
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