COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento Comitato Provinciale di Palermo a carico dei calciatori: 1) Cancilla Luigi, Sacco Giammario, Cascio Giuseppe (tutti tesserati S.S. Trabia); 2) Losanno Daniele (Società Sant’Isidoro); 3) Cracolici Rosario e Dionisi Angelo (Società Lib. Borgo Molara) – Proc. n. 51/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento Comitato Provinciale di Palermo a carico dei calciatori: 1) Cancilla Luigi, Sacco Giammario, Cascio Giuseppe (tutti tesserati S.S. Trabia); 2) Losanno Daniele (Società Sant’Isidoro); 3) Cracolici Rosario e Dionisi Angelo (Società Lib. Borgo Molara) – Proc. n. 51/B Preso atto che i calciatori in epigrafe indicati, sebbene ufficialmente convocati coma da C.U. n. 24 del 23.02.2006 del Comitato Provinciale di Palermo, non si sono presentati alla convocazione per prendere parte ad una gara ufficiale, senza addurre motivazione o giustificazione alcuna per la loro assenza; Vista la nota del 28 Febbraio 2006 con la quale il competente Comitato Provinciale rende comunicazione della assenza dei calciatori interessati alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia che ha investito questa Commissione Disciplinare di porre in essere il deferimento dei calciatori interessati al caso; Contestati debitamente agli interessati le loro responsabilità nascenti dal loro comportamento censurato; Comunicata loro l’udienza decisionale fissata per il giorno 21.03.2006 con inizio alle ore 15.30, alla quale nessuno dei deferiti si è presentato; Disattesi i motivi addotti da alcuni calciatori deferiti con proprie memorie difensive prodotte, avuto riguardo che le stesse sono postume all’atto del deferimento, quindi tardiva, mancando di quella logica tempestività che si sarebbe dovuto adottare e rispettare al momento della conoscenza della loro indisponibilità dandone subito comunicazione alle autorità federali. Sancita la responsabilità dei calciatori deferiti per violazione delle norme federali con particolare riferimento al Codice di Giustizia Sportiva; Visti gli artt. 1, 14, 25, C.G.S.; DELIBERA: di squalificare a tutti gli effetti, fino al 30.06.2006 i calciatori Cancilla Luigi, Sacco Giammario, Cascio Giuseppe (tesserati dalla Società Sport Trabia), Losanno Daniele (Società S.Isidoro), Cracolici Rosario e Dionisi Angelo (Società Lib.Borgo Nuovo). Si comunichi alle Società ed ai calciatori interessati la presente delibera.
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