COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 5/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.S.D. Calcio Canicattì, A.S. Misilmeri, G.S. S.Giorgio Vicari e Pol. S.Stefano per violazione art. 1 C.G.S. (mancato invio certificati medici dei tecnici) – Proc. n. 233/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 5/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società A.S.D. Calcio Canicattì, A.S. Misilmeri, G.S. S.Giorgio Vicari e Pol. S.Stefano per violazione art. 1 C.G.S. (mancato invio certificati medici dei tecnici) – Proc. n. 233/A
Con singole note del 21-31/03/2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere inviato le certificazioni mediche alla pratica sportiva relative ai propri tecnici nel termine assegnato con C.U. n. 34 del 2006, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 punto 2 Statuto L.N.D..
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale per il giorno11.04.2006 celebratasi nella contumacia dei deferiti ed in assenza di note difensive, osserva che il deferimento, avente natura documentale, si appalesa fondato sulla scorta delle dichiarazioni rese al riguardo dal competente Comitato;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere a ciascuna della Società deferite, in oggetto indicate, l’ammenda di € 500,00 con diffida a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a pena di ulteriori sanzioni.
Si comunichi alle parti interessate, a cura del Comitato.
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