COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO PALAGONIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Fernandez Giuseppe fino al 24.03.2011 – GARA ATLETICO PALAGONIA/MISTERBIANCO del 24.03.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 245/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO PALAGONIA (CT) – (avverso squalifica calciatore Fernandez Giuseppe fino al 24.03.2011 – GARA ATLETICO PALAGONIA/MISTERBIANCO del 24.03.2006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 245/A L’appellante chiede riduzione della squalifica a carico del calciatore Fernandez Giuseppe, sostenendo essersi trattato di un gesto di stizza ben lontano da un grave atto di violenza; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento. Il fatto assume peraltro i contorni di particolare gravità, non potendosi accedere alla richiesta riduzione, nulla emergendo a discarico; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo (€130,00).
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