COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GIOIOSA (ME) – (avverso perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 250,00, GARA GIOIOSA/ASPRA del 2.04.2006 – C.U. n. 44 del 5.04.2006) – Proc. n. 251/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. GIOIOSA (ME) – (avverso perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 250,00, GARA GIOIOSA/ASPRA del 2.04.2006 – C.U. n. 44 del 5.04.2006) – Proc. n. 251/A
Con atto ritualmente proposto, la Pol. Gioiosa ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, ritenendola frutto di una erronea lettura degli atti ufficiali.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti osserva che da cui si coglie a pieno l’aggressione patita dal Direttore di gara ad opera di alcuni calciatori della Pol.Gioiosa, e la violenza dallo stesso patita ad opera di un soggetto rimasto sconosciuto che pregiudicava irrimediabilmente la conduzione psico-fisica del Direttore di gara.
Si evincono altresì le minacce indirizzate all’Arbitro dai Dirigenti e calciatori della Pol. Gioiosa allorquando il primo ebbe a comunicare la propria decisione di porre fine anticipata alla gara.
Ritenuto che nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni per proseguire la gara pro forma, a tutela della incolumità del Direttore di gara, e condivisa anche in questa sede la decisione arbitrale, ritiene questa Decidente di dovere confermare in toto la impugnata decisione, che non va riformata neanche in ordine all’ammenda, atteso che il comportamento posto in essere sia dai propri tesserati che da “soggetto sconosciuto”;
P.T.M.
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto, di confermare per l’effetto la impugnata decisione.
Con addebito della tassa di € 130,00 non versata.
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