COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. MISTRETTA (ME) – (avverso provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 44 del 5.04.2006 – GARA MISTRETTA/PANORMUS dell’1.04.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 254/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P. MISTRETTA (ME) – (avverso provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 44 del 5.04.2006 – GARA MISTRETTA/PANORMUS dell’1.04.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. n. 254/A Ricorre la Società interessata, chiedendo la riforma dei provvedimenti adottati in primo esame a carico della stessa dei suoi interessati. Sostiene che alcuni episodi addebitati, addirittura non hanno avuto luogo o comunque non addebitabili ai propri tesserati con esclusione in particolare del calciatore Maniaci Antonino estraneo all’aggressione addebitatagli. Anche le addebitate intemperanze dei propri sostenitori vanno revisionate definendole come fatti di cattivo costume generalizzato quasi su tutti i campi di giuoco. Fatti incontrollabili posti in essere da una frangia di sostenitori dei quali la Società ne risponde in una più giusta misura; per quanto attiene i calciatori squalificati gli stessi vanno puniti ma per la loro effettiva e reale responsabilità. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello esaminati gli atti di gara osserva: i fatti censurati, trovano puntuale riscontro nei rapporti di gara; L’addebito statuito a carico del calciatore Maniaci Antonino è fuori di ogni ipotesi di dubbio risultando debitamente riportato nel verbale di gara (A.A.) senza possibilità di elementi di equivocità. La responsabilità della Società ricorrente va sancita anche se oggettivamente in ordine agli accadimenti incresciosi posti in essere. Ritiene questa Decidente di determinare nella valutazione degli addebiti le sanzioni come in dispositivo; Così osservando DELIBERA: di determinare in una gara la squalifica del campo della Società Mistretta; di determinare a tutto il 30.06.2008 la squalifica a carico del calciatore Maniaci Antonino (A.P: Mistretta); di confermare la squalifica per tre gare a carico del calciatore Vaccaro Sebastiano (A.P. Mistretta); per l’effetto non si dispone addebito di tassa.
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