COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare INTERLAND MADONIE (PA) – (avverso squalifica due giornate calciatore Tumminello Vincenzo – GARA U.S.D. CAMPOBELLO/INTERLAND MADONIE del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” C.U. n° 44 del 5.4.2006) – Proc. n° 260/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare INTERLAND MADONIE (PA) – (avverso squalifica due giornate calciatore Tumminello Vincenzo – GARA U.S.D. CAMPOBELLO/INTERLAND MADONIE del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “B” C.U. n° 44 del 5.4.2006) – Proc. n° 260/A Con atto di appello presentato dalla Società ricorrente viene richiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo; La Commissione Disciplinare, visti gli atti di gara, osserva preliminarmente che il presente ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 41 punto 3 C.G.S., poiché trattasi di sanzione comminata in concreto nella misura di due giornate; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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