COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO RAMACCA (CT) – (avverso decisione del Giudice Sportivo della perdita della gara, ammenda di Euro 55,00 e la penalizzazione di un punto in classifica – GARA ATLETICO CATANIA/ATLETICO RAMACCA del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 30 del 5 APRILE 2006 – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 71/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 20/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. ATLETICO RAMACCA (CT) – (avverso decisione del Giudice Sportivo della perdita della gara, ammenda di Euro 55,00 e la penalizzazione di un punto in classifica - GARA ATLETICO CATANIA/ATLETICO RAMACCA del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. n° 30 del 5 APRILE 2006 – COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – Proc. n° 71/B –
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente si duole e contesta la decisione del primo giudice assumendo addirittura che il referto dell’arbitro conterrebbe delle falsità per ciò che riguarda il “modus operandi” dell’arbitro che avrebbe atteso la presentazione della squadra ricorrente in campo fino alle ore 18.00;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Le argomentazioni contenute nei motivi di gravame appaiono tutt’altro che conducenti non trovando fondamento in alcun elemento di fatto, tanto da mettere in dubbio e confutare quanto sostenuto dall’arbitro che risulta cristallizzato nel rapporto arbitrale in maniera chiara ed incontrovertibile;
Pertanto, risulta assolutamente legittima la decisione del Giudice Sportivo alla quale ci si riporta “per relationem” che ha ritenuto di infliggere la sanzione che oggi si impugnano;
Ed invero, la perdita della gara va confermata così come le altre sanzioni inflitte (ammenda e punto di penalizzazione) conseguenza della condotta scorretta violenta e poco sportivo di un soggetto (che non è stato identificato) comunque riconducibile alla squadra ricorrente;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere il ricorso come sopra proposto, con addebito di tassa pari a Euro 130,00.
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