COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ROSMARINO (ME) – (posizione irregolare calciatori Artino Dario; Lazzara Giuseppe; D’Atri Paolo, utilizzati dalla Società A.S. Città di S.Agata Militello nella gara Rosmarino/Città di S.Agata Militello del 9.4.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.L. BARCELLONA P.G.) – Proc. n° 72/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ROSMARINO (ME) – (posizione irregolare calciatori Artino Dario; Lazzara Giuseppe; D’Atri Paolo, utilizzati dalla Società A.S. Città di S.Agata Militello nella gara Rosmarino/Città di S.Agata Militello del 9.4.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.L. BARCELLONA P.G.) – Proc. n° 72/B –
Ricorre la Società interessata sostenendo la irregolare posizione di tesseramento dei calciatori Artino Dario e Lazzara Giuseppe e la irregolare partecipazione alla gara del calciatore D’Atri Paolo perché sprovvisto di documento d’identità personale;
Chiede, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara di che trattasi in danno della Società controparte;
Controdeduce la A.S. Città di S.Agata Militello senza eccepire nulla nel merito, ma eccependo solo la irregolare presentazione del ricorso ed una eventuale perenzione dei termini utili a presentare il ricorso stesso invocando in proposito il “regime di abbreviazione dei termini” in atto vigente;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti nonché i motivi del ricorso e le controdeduzioni della controparte, osserva:
Gli accertamenti curati presso l’Ufficio Tesseramento affermano che i calciatori Lazzara Giuseppe e D’Atri Paolo risultano regolarmente tesserati per la Società A.S. Città di S.Agata Militello; contrariamente è stato accertato che il calciatore Artino Dario (nato il 12.12.1981) non risulta tesserato per nessuna Società;
Pertanto, quest’ultimo calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara qui in esame;
In ordine alla rituale produzione del gravame lo stesso risulta debitamente inviato direttamente a questa Commissione Disciplinare e inviato contestualmente alla controparte come da ricevuta della raccomandata postale agli atti;
Per quanto attiene l’applicazione del “regime di abbreviazioni termini”, si evidenzia che la gara in questione è la quint’ultima come da calendario del Comitato Locale di Barcellona P.G.
Ciò posto;
DELIBERA:
di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara Rosmarino/Città di S.Agata Militello del 9.4.2006 con il punteggio di 0-3 a carico della Società A.S. Città di S.Agata Militello, infliggendo al Sig. Artino Dario la inibizione a tesserarsi per la F.I.G.C. fino al 31.12.2006;
di infliggere al Sig. Valore Rosario, dirigente responsabile della Società A.S. Città di S.Agata Militello l’inibizione a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 14 punto 1) lettera c) C.G.S. a tutto il 30.6.2006;
senza addebito di tassa.
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