COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO 1969 (ME) – (avverso perdita gara, squalifica campo tre gare – GARA CAMARO/PETROSINO del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) – Proc. n° 242/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CAMARO 1969 (ME) – (avverso perdita gara, squalifica campo tre gare – GARA CAMARO/PETROSINO del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “A”) - Proc. n° 242/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo con la perdita della gara e la squalifica del campo per 3 giornate e con il quale si chiede l’annullamento delle sanzioni disposte e per l’effetto ripristinare il risultato conseguito in campo e di essere sentita personalmente per i seguenti motivi: secondo la tesi difensiva preliminarmente viene evidenziato che la partita in oggetto è stata disputata in località Mili Marina e al verificarsi degli accadimenti la U.S. Camaro conduceva per 2-0; a seguito dell’espulsione del portiere/allenatore della U:S.D. Petrosino Sig. Pietro Catalano lo stesso nel dirigersi negli spogliatoi insultava le persone che assistevano alla partita e gli addetti al servizio d’ordine per cui nello spazio antistante gli spogliatoi veniva provocata una situazione di tensione che coinvolgeva alcuni soggetti anche appartenenti ai calciatori che sedevano in panchina della U.S.D. Petrosino. sempre secondo la tesi difensiva della società appellante, non veniva coinvolto nessun giocatore impegnato nell’incontro, né la terna arbitrale, per cui l’arbitro, anche se dopo un’interruzione, riusciva a riprendere regolarmente il giuoco; La gara sul 4-0 per la U.S. Camaro veniva sospesa successivamente al 33’ del secondo tempo considerato che alcuni giocatori del Petrosino, assolutamente non coinvolti nei fatti in oggetto, uscivano da terreno di giuoco lamentando infortuni e dolori vari; Per tali superiori ragioni il provvedimento impugnato viene ritenuto errato, iniquo e sproporzionato, in quanto i fatti accaduti nel terreno di giuoco sono tutti addebitabili ai tesserati della U.S.D. Petrosino e al comportamento violento tenuto, a seguito dell’espulsione, dall’allenatore/calciatore Pietro Catalano e che oggetto dei fatti accaduti sono stati sia i tesserati del Petrosino che del Camaro. Inoltre l’incontro che è stato in un primo momento sospeso è stato definitivamente interrotto per mancanza del numero di giocatori del Petrosino che non erano stati interessati ai fatti accaduti fuori dal terreno di giuoco; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, gli atti ufficiali e le difese articolate della Società interessata, convocata ritualmente la società appellante all’udienza dibattimentale del 19.4.2006, , nella quale la stessa Società a mezzo del proprio rappresentante, ha ribadito e rassegnato quanto già esposto nelle proprie difese, rileva: Dalla lettura del referto arbitrale dal rapporto del Commissario di Campo si evince che la gara fino al 3’ del secondo tempo era stata corretta e nessun provvedimento né di ammonizione o di espulsione era stato comminato dall’arbitro; Solo successivamente all’espulsione dell’ allenatore/giocatore Pietro Catalano della U.S.D. Petrosino e alla contestuale ammonizione del giocatore Antonio Naccari della U.S. Camaro si è verificato quanto descritto nel supplemento di rapporto; In ordine ai disordini avvenuti fuori dal terreno di gioco si evidenzia che sia il calciatore Pietro Catalano che il dirigente del Petrosino Putaggio Giacomo che i tesserati di entrambe le società subivano le aggressioni dei sostenitori presenti sugli spalti. Si fa presente che il Direttore di gara nel suo referto evidenzia che sia la terna arbitrale che i giocatori in campo di entrambe le Società, estranei ai fatti, restano prudentemente a debita distanza, mentre il Commissario di Campo si adoperava per riportare la calma anche con l’intervento della forza dell’ordine, avvertite telefonicamente, e tempestivamente intervenute; Dopo 22 minuti di sospensione il Direttore di gara decideva di riprendere la gara visto che tutti i calciatori effettivi erano rimasti in campo, per cui, a seguito del provvedimento di espulsione si avrà che la U.S. Camaro restava in campo con 11 calciatori e la U.S. Petrosino con 10 giocatori; Si pone l’attenzione, a questo punto, che la U.S.D. Petrosino aveva già operato una sostituzione al 1° del secondo tempo (16 con 11) e successivamente, dopo la ripresa del giuoco, sostituisce al 28’ del secondo tempo (12 con 4) e ancora al 29° del secondo tempo (13 con 8); Dopo la terza ed ultima sostituzione avvenuta al 29° del secondo tempo, a seguito di infortuni e dolori vari, uscivano dal terreno di giuoco, i giocatori della U.S. Petrosino e precisamente: al 29° Spezia Enrico, al 30° Nizza Pietro, al 31° Italiano Rosario e al 33’ De Benedctis Angelo, per cui il direttore di gara, ricordiamo che la U.S.D. Petrosino si trovava con soli 10 giocatori, a seguito dell’espulsione dell’allenatore/giocatore Pietro Catalano, decretava la fine anticipata della gara essendo la Società U.S.D. Petrosino soltanto con sei calciatori in campo; Non è dato conoscere le motivazioni per cui i quattro giocatori del Petrosino abbiano abbandonato la gara; Si condivide, pertanto, la decisione dell’arbitro di proseguire la gara prima e portarla a termine, tenuto conto che nei fatti o situazioni sopra indicati non si ravvisano elementi tali che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico della Società (art. 12 comma 1 CGS); Ciò posto questa Decidente ritiene di mantenere il risultato conseguito in campo ed infliggendo una ammenda alla U.S. Camaro per responsabilità oggettiva per i fatti accaduti P.Q.M. DELIBERA: di annullare il giudicato in primo esame assunto dal Giudice Sportivo relativamente alla gara, confermando la squalifica del campo statuita in primo esame; in parziale accoglimento dell’appello proposto, da atto del risultato conseguito in campo; di infliggere la sanzione dell’ammenda alla U.S.D. Camaro di € 2.500,00 (duemilacinquecento) a titolo di responsabilità oggettiva; senza addebito di tassa non versata.
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