COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NAPOLA (avverso punizione sportiva perdita GARA NAPOLA/PROCIDINA del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n° 248/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NAPOLA (avverso punizione sportiva perdita GARA NAPOLA/PROCIDINA del 2.4.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n° 248/A – La Pol. Napola contesta quanto stabilito dal Giudice Sportivo in merito alla gara sopra indicata, sostenendo qui in sintesi di avere tempestivamente richiesto lo spostamento della gara a mezzo fax e di avere ritenuto “in assenza di risposta negativa” l’avvenuto spostamento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva: 1) Le considerazioni espresse dalla Pol. Napola non consentono di pervenire all’accoglimento dell’appello, che va pertanto rigettato; 2) Non risulta infatti deliberato alcun spostamento di campo in relazione alla gara di che trattasi né alcuna comunicazione del genere è stata inviata alle Società interessate e all’A.I.A., per quanto a praticarsi; 3) Ciò emerge dagli accertamenti compiuti oltre che dalla documentazione agli atti; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto confermando il giudicato assunto in ordine alla gara di che trattasi; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
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