COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BELVEDERE (SR) – (posizione irregolare calciatore Fumia Salvatore – GARA SANTA CROCE CAMERINA/BELVEDERE del 23.4.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 265/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BELVEDERE (SR) – (posizione irregolare calciatore Fumia Salvatore – GARA SANTA CROCE CAMERINA/BELVEDERE del 23.4.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 265/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Fumia Salvatore, nato il 2.5.1987, schierato dalla Società Santa Croce Camerina, nella gara prima indicata La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Fumia Salvatore non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, risultando squalificato per 1 gara con C.U. n° 44 del 5.4.2006 a seguito gara Santa Croce/Giarratana del 2.4.2006; né successivamente si sono svolte altre gare prima di quella in esame; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla società U.P.D. Santa Croce Camerina la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Surato Giuseppe la sanzione dell’inibizione al 30.6.2006, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.; senza addebito di tassa.
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