COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MERI’ – (avverso decisione Giudice Sportivo di ripetizione della GARA PIPPO GAGLIO/MERI’ del 9.4.2006 – C.U. N° 33 del 12.4.2006 – COMITATO LOCALE DI BARCELLONA P.G.) – roc. n° 74/B –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. MERI’ – (avverso decisione Giudice Sportivo di ripetizione della GARA PIPPO GAGLIO/MERI’ del 9.4.2006 – C.U. N° 33 del 12.4.2006 – COMITATO LOCALE DI BARCELLONA P.G.) – roc. n° 74/B –
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Merì ha chiesto la riforma della decisione in oggetto, assumendo che i fatti che avevano determinato il direttore di gara a sospendere la gara anticipatamente erano da ascrivere esclusivamente ad esclusivi fatto e colpa dei giocatori della Società Pippo Gaglio, per cui ha concluso chiedendo che quest’ultima fosse punita con la perdita della gara per 3-0;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva che non vi è dubbio che dal rapporto dell’arbitro si evidenzia che i tesserati della Società Pippo Gaglio hanno dato manifestazione a vibranti proteste che, seppure verbali, per la loro tipologia hanno indotto il direttore di gara a non proseguire oltre nella conduzione della gara medesima, disponendone la sospensione anticipata, al fine di evitare che detti comportamenti potessero degenerare in qualcosa di ben più grave. Basti sottolineare, al riguardo, che il più facinoroso in detti frangenti è stato proprio il capitano della Società Pippo Gaglio, colui che invece per la funzione rivestita, avrebbe dovuto mantenere l’ordine ed un comportamento esemplare in campo. Non vi è dubbio che ove il direttore di gara avesse dovuto assumere i provvedimenti disciplinari in campo, avrebbe dovuto espellere un numero di giocatori tale da dovere comunque decretare la fine della gara anticipatamente, per il venire meno del numero minimo consentito per il suo regolare svolgimento.
Nei limiti di quanto sopra, pertanto, va totalmente condivisa la decisione arbitrale e, per l’effetto, va riformata in toto la decisione resa dal Giudice Sportivo di ripetizione della gara;
Per le superiori premesse
DELIBERA:
in accoglimento dell’appello come sopra proposto, ed in totale riforma della decisone impugnata:
di annullare la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n° 33 del 12.4.2006, e, per l’effetto di infliggere alla Società Pippo Gaglio la punizione sportiva della perdita della gara Pippo Gaglio/Merì del 9.4.2006 per 0-3;
senza addebito di alcuna tassa reclamo;
Si comunichi il presente provvedimento, a cura del Comitato Regionale, al competente Comitato locale di Barcellona Pozzo di Gotto, per quanto di Sua competenza.
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