COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico A.C. Paternò 2004 (CT) per violazione art. 1 comma 1 in relazione all’art. 9 C.G.S. – Proc. n. 250/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico A.C. Paternò 2004 (CT) per violazione art. 1 comma 1 in relazione all’art. 9 C.G.S. – Proc. n. 250/A
Con nota del 3.04.2006 il C.R. Sicilia ha deferito la Società in oggetto per il comportamento minaccioso e irriguardoso mantenuto dei sostenitori della medesima Società in occasione della gara Co.E.Mi Misterbianco/Palazzolo del 25.03.2006, nei confronti della terna arbitrale.
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza per il giorno 2 Maggio 2006, celebratasi nella contumacia della Società deferita;
letti gli atti ufficiali di gara osserva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società Paternò, sulla cui appartenenza non vi è dubbio, attesi gli stendardi e i cori degli stessi intonati nei confronti della terna arbitrale, in relazione ad una precedente partita, cui aveva partecipato l’odierna deferita, costituisce grave violazione delle norme comportamentali sancite dall’art. 1 C.G.S.;
Considerato che ex, art. 9 C.G.S., la Società risponde dei comportamenti dei propri tesserati;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.C. Paternò 2004 l’ammenda di € 1.000,00 (mille)
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