COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società U.S. Virtus Ispica per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 Regolamento L.N.D. e 41 N.O.I.F. – Proc. n. 266/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società U.S. Virtus Ispica per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40 Regolamento L.N.D. e 41 N.O.I.F. – Proc. n. 266/A Con nota del 19.04.2006 il C.R. Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere affidato la conduzione della propria prima squadra ad un tecnico abilitato. La Commissione Disciplinare, letti gli atti e le denuncie trasmesse dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., attesa la natura documentale del riferimento, che non necessita ulteriore attività istruttoria; contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 2.05.2006, celebratasi nella contumacia della deferita; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto; di infliggere alla Società U.S. Virtus Ispica l’ammenda di € 2,000,00 (duemila), così aggravata dalla reiterazione della violazione. Si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato.
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