COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VALLEDOLMO (PA) – (avverso punizione sportiva della perdita della gara e squalifiche calciatori vari – GARA HERBESSUS GROTTE/VALLEDOLMO del 8.4.2006 – C.U. n° 45 del 20.4.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. G) – Proc. n° 261/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VALLEDOLMO (PA) – (avverso punizione sportiva della perdita della gara e squalifiche calciatori vari – GARA HERBESSUS GROTTE/VALLEDOLMO del 8.4.2006 – C.U. n° 45 del 20.4.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. G) – Proc. n° 261/A – Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Valledolmo ha chiesto l’annullamento, e in subordine, la riforma della decisione del Giudice Sportivo emarginata, sostenendo che, a tutto concedere, i propri tesserati potevano rispondere di vivaci proteste, ma mai di aggressione al direttore di gara; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, e udito il legale rappresentante dell’appellante all’udienza del 2.5.2006, osserva che va in toto condivisa e confermata la decisione del Giudice Sportivo sia in ordine alla perdita della gara che circa le singole responsabilità da attribuire ai calciatori squalificati. Infatti, si deve ritenere che è stata corretta la decisione arbitrale di concludere anticipatamente la gara atteso che, in, ogni caso, l’espulsione di ben sei calciatori della medesima squadra, avrebbe fatto venire meno il numero legale per la valida prosecuzione della gara stessa. Inoltre, la particolarità della descrizione operata dal direttore di gara nel proprio referto, non pone dubbi di sorta circa l’aggressione dallo stesso subita ed i loro autori; In ordine alla quantificazione delle sanzioni, invece questa decidente ritiene di potere rideterminare, in più ridotta misura, e come in dispositivo, quella inflitta ai calciatori Casacci Salvatore, Greco Scribani Felice e Piazza Pietro, quantificando la squalifica a loro carico di Di Carlo Francesco, quantificandola in sei gare; confermando tutto quanto statuito in primo grado; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in sei gare la squalifica a carico del calciatore Di Carlo Francesco e in quattro gare le squalifiche a carico di Casucci Salvatore, Greco Scribani Felice e Piazza Pietro, tutti della A.S.D. Valledolmo; di confermare quant’altro statuito dal Giudice di primo grado; senza addebito di tassa.
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