COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TIBURON STROMBOLI (ME) – (avverso squalifica calciatori: 1) Lanza Carlo (31.12.2006); 2) Sforza Luigi (31.12.2008) – C.U. n° 34 del 27.4.2006 – GARA VULCANO/TIBURON STROMBOLI del 23.4.2006 (penultima di campionato) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n° 76/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. TIBURON STROMBOLI (ME) – (avverso squalifica calciatori: 1) Lanza Carlo (31.12.2006); 2) Sforza Luigi (31.12.2008) – C.U. n° 34 del 27.4.2006 – GARA VULCANO/TIBURON STROMBOLI del 23.4.2006 (penultima di campionato) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n° 76/B La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n° 159/9 Presidenza Federale e C.U. n° 40 dell’8.3.2006 e seguenti Comitato Regionale Sicilia; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (€ 130,00)
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