COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico U.S.D. ASPRA e calciatori D’Amico Giuseppe, D’Oca Lorenzo e Giuliano Luciano (già tutti tesserati U.S. Palermo s.r.l.) per violazione art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 249/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico U.S.D. ASPRA e calciatori D’Amico Giuseppe, D’Oca Lorenzo e Giuliano Luciano (già tutti tesserati U.S. Palermo s.r.l.) per violazione art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 249/A Con singole note del 3.04.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere richiesto il tesseramento dei calciatori D’Amico Giuseppe, D’Oca Lorenzo e Giuliano Luciano, e quest’ultimi per averlo sottoscritto, malgrado già fossero già tesserati per altra Società, U.S. Palermo s.r.l.. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 5.05.2006, intervenuti i calciatori deferiti, in assenza di memorie difensive, questa Decidente preliminarmente dichiara la riunione dei procedimenti attesa la connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi. Nel merito, considerata la natura documentale del procedimento che si appalesa fondato alla luce delle risultanze trasmesse dal competente Organo Federale, ritiene questa Commissione che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle nome regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 N.O.I.F. e 1 C.G.S., per cui vanno assunte le sanzioni di rito meglio in dispositivo indicate; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società U.S.D. Aspra l’ammenda di € 800,00 così quantificata per la continuazione tra le singole violazioni; di squalificare i calciatori D’Amico Giuseppe, D’Oca Lorenzo e Giuliano Luciano a tutto il 30 Dicembre 2006, così assicurata la effettività della squalifica atteso il periodo di inizio dei campionati. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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