COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.C. CASTELMOLA e calciatore Pennisi Antonio (già tesserato A.S.D. Taormina) per violazione art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 249/A – bis

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.C. CASTELMOLA e calciatore Pennisi Antonio (già tesserato A.S.D. Taormina) per violazione art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 249/A - bis Con nota del 3.04.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società in oggetto, per avere richiesto il tesseramento del calciatore Pennisi Antonio e quest’ultimo per averlo sottoscritto, malgrado già fosse tesserato per altra Società, A.S.D. Taormina. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 5.05.2006, celebrata nella contumacia dei deferiti ed in assenza di memorie difensive, questa Decidente considerata la natura documentale del procedimento che si appalesa fondato alla luce delle risultanze trasmesse dal competente Organo Federale, ritiene questa Commissione che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle nome regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 N.O.I.F. e 1 C.G.S., per cui vanno assunte le sanzioni di rito meglio in dispositivo indicate; P.T.M. La Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società A.C. Castelmola l’ammenda di € 500,00 (cinquecento); di squalificare il calciatore Pennisi Antonio a tutto il 30 Dicembre 2006, così assicurata la effettività della squalifica atteso il periodo di inizio dei campionati. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
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