COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società G.S.D. Enna Calcio (EN) – per violazione art. 43 N.O.I.F., art. 1 C.G.S., (mancato invio certificati medici tesserati) – Proc. n. 273/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico della Società G.S.D. Enna Calcio (EN) – per violazione art. 43 N.O.I.F., art. 1 C.G.S., (mancato invio certificati medici tesserati) – Proc. n. 273/A Con nota del 5.05.2006, debitamente inviata alla Società interessata, il Comitato Regionale Sicilia L.N.D., curati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che la odierna deferita non ha ottemperato all’obbligo sancito dall’art. 43, N.O.I.F., sebbene ne avesse affermato l’avvenuto assolvimento contestualmente alla richiesta dei singoli tesseramenti dei propri calciatori. In particolare, è stata deferita innanzi questo Organo per non avere inviato n. 38 certificati di idoneità agonistica relativi ad altrettanti calciatori tesserati per la medesima Società. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del procedimento, che si appalesa fondato alla luce delle risultanze trasmesse dal Comitato; contestato ritualmente l’addebito alla deferita, che non ha partecipato all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 23.05.2006; in assenza di note difensive; vista la legge 30.12.2000 n. 36 ed il D.M. 18.02.1982, nonché l’art. 43 N.O.I.F. e l’art. 1 C.G.S.; P.T.M. DELIBERA: di ritenere la Società G.S.D. Enna Calcio responsabile della violazione ascrittale e, per l’effetto di infliggere alla medesima l’ammenda di € 1.140,00 (millecentoquaranta) per il mancato invio di n. 38 certificati medici su un totale n. 55 calciatori tesserati.
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