COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. REAL GAZEBO (CT) – (avverso decisione Giudice Sportivo di annullamento della gara ATLETICO BIANCAVILLA/REAL GAZEBO del 21.5.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n° 277/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 31/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. REAL GAZEBO (CT) – (avverso decisione Giudice Sportivo di annullamento della gara ATLETICO BIANCAVILLA/REAL GAZEBO del 21.5.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – Proc. n° 277/A – Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento del 1° Giudice e la conseguente perdita sportiva della gara per 3-0 a carico dell’Atletico Biancavilla, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, la situazione ostativa alla sicurezza di tutti i partecipanti era “reale” e non “supposta”; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente sono tutt’altro che conducenti, laddove si evidenzia che i provvedimenti disciplinari avevano riguardato giocatori della squadra avversaria e non quelli propri; Ed invero, ciò che qui deve rilevarsi, conformemente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado è la circostanza che il direttore di gara non ha posto in essere tutti quei provvedimenti ed adempimenti atti a riportare l’ordine in campo; Infatti si evince dal rapporto di gara che si “notava un certo nervosismo” e che persone cercavano di scavalcare con “l’intento” di aggredire. Pertanto, è evidente che la situazione in campo non fosse degenerata, ma versava ancora in una fase pregressa che meritava da parte del direttore di gara un comportamento più fattivo finalizzato a ristabilire le condizioni per continuare la gara, interrotta prima della disputa dei supplementari; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, confermando la decisione del Giudice sportivo; con addebito di tassa non versata (Euro 130,00).
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