COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING RAGUSA ’04 – (avverso squalifica calciatore La Terra Marco fino al 31.5.2007 – GARA NEW TEAM SPORTING RAGUSA 04 del 30.5.2006) – Proc. n° 78/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 14/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SPORTING RAGUSA ’04 – (avverso squalifica calciatore La Terra Marco fino al 31.5.2007 – GARA NEW TEAM SPORTING RAGUSA 04 del 30.5.2006) – Proc. n° 78/B La Commissione Disciplinare, preliminarmente rileva che l’impugnazione è stata proposta oltre il termine previsto dal C.U. n° 159/A della Presidenza Federale e dal C.U. n° 43 del 29.3.2006 e seguenti del C.R.S. ed è pervenuto in data 12.6.2006; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto; di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata (Euro 130,00)
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