COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società S.S. Villabate s.r.l. per irregolare tesseramento calciatore Caltagirone Salvatore – Proc. n. 281/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 21/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Società S.S. Villabate s.r.l. per irregolare tesseramento calciatore Caltagirone Salvatore – Proc. n. 281/A Con nota del 5.06.2006, la Presidenza del Comitato Regionale Sicilia ha deferito la S.S. Villabate s.r.l. ed il calciatore Caltagirone Salvatore nato il 5.09.1990, per violazione delle norme previste dall’art. 40 punto 4 delle N.O.I.F., il calciatore infatti risultava già tesserato dal 25.10.2005, matricola n. 4745371 con la Società U.S. Palermo s.r.l.. Ritenuto legittimo il deferimento in esame; Sentito il rappresentante della Società deferita; Sancita la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto; Visto l’art. 40 N.O.I.F.; l’art. 13 e 14 C.G.S.; DELIBERA: di squalificare, a tutti gli effetti, fino al 31.12.2006 (così quantificata per assicurarne l’afflittività) il calciatore Caltagirone Salvatore (U.S. Palermo s.r.l.); di infliggere alla S.S. Villabate s.r.l. l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Si notifichi agli interessati.
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